DDL Intercettazioni: per i siti obbligo di rettifica senza commenti

di jessica 11 giugno 2009

ddl-intercettazioni

Il Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul Ddl intercettazioni che, tra le altre amenità, infligge gravi limitazioni alla libertà e al diritto d’informazione. Come hanno già fatto altri blog o siti internet ci tengo anch’io a smentire l’applicazione del tanto criticato emendamento al ddl sicurezza, votato dal Senato il 2 febbraio 2009 su iniziativa del senatore Udc D’Alia. Il DDl è si stato approvato e trasformato in articolo di legge, ma successivamente cancellato alla Camera dei deputati. Nonostante il rientro di questo falso allarme girato in modo virale sulla rete non c’è nulla di cui essere allegri perché il Ddl intercettazioni contiene ugualmente un reale pericolo per l’informazione (sia stampata che online) cosa che ha fatto insorgere, oltre alla Magistratura, anche la Federazione nazionale della stampa italiana e tutte le altre sigle sindacali del giornalismo. Il testo contiene infatti delle limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca e delle sanzioni spropositate a carico di giornalisti ed editori.

Dal Il Sole 24 Ore
Carcere per i giornalisti (articolo 1, comma 26). Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007. Ammenda, invece, da 500 a 1032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.

Per chi lavora con il web la situazione non è certo migliore, visto che il maxi-emendamento introduce nel nostro Ordinamento l’obbligo di rettifica entro 48 ore a pena di una sanzione pecuniaria tra i 15 ed i 25 milioni di vecchie lire per tutti i titolari di “siti informatici”. In pratica si applica l’obbligo di rettifica attualmente previsto solo per coloro che operano in maniera professionale con l’informazione attraverso i media tradizionale anche a chi opera sul web, quindi anche i blog.

Il diritto di rettifica, stabilito dalla legge sulla stampa del 1948 all’art. 8, è uno strumento importante e fondamentale del cittadino per difendersi da diffamazioni diffusioni di notizie false  ma allargarlo anche ai ‘siti informatici’ senza una distinzione tra quelli professioni e quelli dilettantistici e amatoriali può creare seri problemi.

Se questo non bastasse la norma sulle rettifiche prevede che queste dovranno essere pubblicate senza commento, nella loro interezza, anche sui siti internet.

Questa è la situazione che si prospetta per l’informazione in Italia…

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